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Milano e Lodi
Per l’uso corretto di generatori di calore (stufe e caminetti) a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet).
La classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa tramite “numero di stelle” è stata definita dal Regolamento Statale approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017, entrato in vigore il 2 Gennaio 2018.
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 449/2018 di aggiornamento del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria), sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.
In particolare, dal 1° gennaio 2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:
- obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;
- divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle;
- obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore).
La delibera di Giunta regionale n. 5360/2021 precisa che devono essere disattivati gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati,
a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente
per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2014.